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garantiscono una generica salvaguardia ambientale can-            di Leggi regionali. In pratica si stabilirebbe in materia di    Italia dei Parchi - III
cellando i principi generali e le finalità che l’art.1 della      vincolo paesaggistico e ambientale il principio generale
Legge quadro 394/91 indica oggi senza ambiguità.                  per cui la normativa regionale diventa prevalente rispetto
                                                                  alle norme di tutela generale individuate attualmente da
Parchi arlecchino, con vincoli diversi                            una Legge dello Stato. Le inadempienze da parte di molte
per ogni regione e singola area                                   Regioni in materia di pianificazione paesistica ambien-
protetta                                                          tale, dopo diciassette anni dall’approvazione della ex
L’art.3 introduce anche un pericoloso e preoccupante              Legge Galasso, rendono facilmente prevedibili le nefaste
principio di differenziazione delle norme di salvaguardia         conseguenze dell’attuazione dei criteri individuati dal
in relazione a specifiche situazioni territoriali superando       DDL per il riordino della legislazione in materia di
il principio delle norme di salvaguardia generali che             gestione delle aree naturali protette.
devono caratterizzare tutte le aree naturali protette. In
relazione quindi a non meglio precisate situazioni territo-       Parchi azienda, la natura in vendita
riali si può ipotizzare di avere in futuro area per area un       per far quadrare i bilanci degli Enti
regime di tutela diverso. Ad esempio: aree naturali pro-          Sempre l’art.3 indica come principio e criterio specifico
tette dove l’attività venatoria o l’apertura e l’esercizio di     per il riordino della normativa vigente “favorire il rag-
cave, miniere e discariche potrebbero anche essere con-           giungimento dell’autonomia finanziaria e la più efficiente
sentite. Non si deve dimenticare che esiste già attual-           operatività dei soggetti gestori”. Si osserva che, se l’o-
mente la possibilità di stabilire, tramite il Regolamento del     biettivo individuato è la maggiore efficienza dell’operati-
Parco, eventuali deroghe ai divieti previsti dal comma 3,         vità dei soggetti gestori delle aree naturali protette, ciò
Art.11, della Legge 394/91. Per questo risulta maggior-           che si dovrebbe favorire è una maggiore autonomia
mente evidente la volontà di introdurre con il criterio indi-     amministrativa degli Enti e non un’ambigua autonomia
viduato nel testo del DDL una maggiore discrezionalità            finanziaria. Se, invece, l’intento dei nostri parlamentari
del vincolo in relazione alle specifiche situazioni territo-      fosse quello di porre come obiettivo degli Enti di gestione
riali locali. In questo contesto si inserisce anche il dibattito  dei Parchi e delle Riserve naturali un’autonomia finanzia-
avviato sulla possibile nuova classificazione della Arre          ria, intesa come capacità autonoma di reperire le risorse
naturali protette con l’introduzione della classificazione        finanziarie per garantire anche la sola gestione ordinaria
“per scopo” o della riclassificazione da parte di alcune          da parte degli Enti, andando gradualmente verso una
Regioni dei parchi naturali in parchi rurali, parchi storico      diminuzione dell’attribuzione e trasferimento delle risorse
culturali e paesaggi protetti.                                    da parte dello Stato e delle Regioni, ciò corrisponderebbe
Per altri contenuti l’intento dell’art.3 del DDL di attribuire    nei fatti alla automatica paralisi degli stessi soggetti
alle Regioni e agli Enti locali un potere discrezionale nella     gestori.
individuazione dei vincoli a salvaguardia del territorio          Dobbiamo ricordare che in base all’art.1 della Legge
risulta evidente. La Legge n.394/91 ha previsto che il            quadro n.394/91 le aree naturali protette sono istituite
Piano del Parco è sovraordinato al Piano paesistico               per la conservazione e la valorizzazione del nostro patri-
ambientale, ma tale prevalenza del Piano di gestione del-         monio naturale, finalità che non consentono la realizza-
l’area naturale protetta mantiene inalterati i vincoli gene-      zione diretta di profitti di natura economica, ma produ-
rali dettati dalla ex legge Galasso (L. n.431/1985), poi          cono benefici immateriali e collettivi. In sintesi, i Parchi e
accolti nel Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali           le Riserve naturali non sono aziende che producono beni
(D.Lgs 29 ottobre 1999 n.490), che insistono in specifici         materiali commerciabili ed i criteri di gestione non pos-
ambiti territoriali. Il Piano del Parco definisce una pianifi-    sono essere definiti in base all’obiettivo dell’autonomia
cazione generale del territorio protetto, perseguendo le          finanziaria degli Enti, ma deve restare prevalente l’obiet-
finalità richiamate nel comma 3 dell’Art.1 della Legge            tivo della conservazione del patrimonio naturale. Il DDL
quadro n.394/91, individuando per questo una zona-                invece, quasi ad indicare le linee guida per il raggiungi-
zione del territorio come previsto dall’art.12 della stessa       mento della citata autonomia finanziaria, enfatizza la
Legge. Zonazione che, pur prevedendo un diverso regime            valorizzazione del patrimonio naturale attraverso accordi
di salvaguardia tra le diverse zone, deve complessiva-            di programma con le principali organizzazioni economi-
mente e necessariamente tenere conto comunque dei vin-            che, con la esplicita finalità dello sviluppo economico e
coli esistenti sul territorio per effetto di altre normative      sociale. L’obiettivo della conservazione del patrimonio
nazionali di tutela e salvaguardia del patrimonio natu-           naturale, che dovrebbe essere la prioritaria finalità di
rale. Per come è formulato l’art.3, il DDL potrebbe pro-          un’area naturale protetta, viene in questo passaggio
durre il paradosso di una minore salvaguardia del terri-          ignorato come possibile oggetto degli stessi accordi di
torio proprio nei Comuni compresi, anche in parte, nei            programma. Lo sviluppo economico e sociale appare
Parchi nazionali e regionali, cioè nei territori dove mag-        quindi prevalente rispetto alla conservazione del patrimo-
giore dovrebbe invece essere la tutela del nostro patrimo-        nio naturale. I Parchi e le Riserve naturali appaiono dive-
nio naturale.                                                     nire così più “Agenzie” per lo sviluppo economico e
L’obiettivo di attribuire la massima discrezionalità delle        sociale dei territori che ospitano il nostro patrimonio
norme di tutela alle Regioni diventa infine palese quando         naturale, piuttosto che Enti istituiti per assicurarne la sal-
si prevede che i vincoli disposti dalla attuale pianifica-        vaguardia. Ciò non significa escludere dalle aree naturali
zione paesistica decadono anche con la semplice appro-            protette l’opportunità di uno sviluppo economico, ma
vazione di misure di salvaguardia disposte in attuazione          piuttosto ribadire il principio per cui la valorizzazione del
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